I Beni architettonici rappresentano un valore unico per la nostra Regione, la loro conservazione e valorizzazione è il riconoscimento della nostra cultura.
La realtà alpina della Valle d’Aosta è caratterizzata da villaggi, da borghi e da fabbricati storici sparsi sul territorio e costituisce risorsa culturale inimitabile in quanto unica per storia, relazioni sociali, politiche e culturali che nel tempo hanno portato la nostra Regione allo sviluppo attuale.
Dal bene più “povero” a quello più “ricco”, tutto è strettamente correlato e non è da ritenersi di minore importanza l’abitazione del contadino rispetto a quella del notabile, piuttosto che l’edificio religioso o il castello. Tutti questi beni hanno il loro significato nella loro collocazione nel territorio e tutti sono testimonianza del nostro modo di essere: questa è la chiave di lettura del nostro passato che ci consente di riconoscere le nostre origini e la nostra cultura.
Cancellare o snaturare questo patrimonio significherebbe perdere le tracce della nostra storia, rendendo la Valle d’Aosta anonima, uniformata a una cultura banale di mero sfruttamento territoriale, priva delle sue risorse architettoniche ed anche di attrattiva turistica, irrimediabilmente impoverita.
La tutela dei beni architettonici si propone pertanto prioritariamente di conservare tali beni e, pur riconoscendo le nuove esigenze insediative, di salvaguardare il pregio presente in ogni edificio storico e di interesse culturale e tradizionale.
La tutela mediante l’apposizione di vincoli sui beni di interesse è a cura dell’Ufficio vincoli che si occupa di dare sostanza ed applicazione alla normativa vigente in ordine alla tutela dei Beni di Interesse Culturale in particolare riguardo alla:
La gestione amministrativa
In Valle d’Aosta la gestione amministrativa non spetta, come nelle altre Regioni italiane, al Ministero dei Beni Culturali, ma come Regione ad autonomia speciale spetta all’Assessorato competente in materia di tutela dei beni culturali in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 38 della L.16.05.1978 n.196, “norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta”; dell’articolo 1 della legge regionale 8.03.1993 n.11 di modifica della legge regionale 10.06.1983 n.56 “misure urgenti per la tutela dei beni culturali”, e dell’art.8 del Dlgs.42/2004 ”regioni e province ad autonomia speciale”.
Le leggi di tutela storiche
I provvedimenti su beni di proprietà privata adottati ai sensi delle leggi precedenti alla n.1089 del 1° giugno 1939 sono abrogati dalla legislazione successiva.
I provvedimenti adottati ai sensi della legge n.1089 del 1° giugno 1939 sono tuttora validi.
I provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490 rimangono tuttora validi.
Attualmente è in vigore il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.
I beni di interesse culturale in Valle d’Aosta
L’elenco dei beni di interesse culturale è consultabile presso l’Ufficio Vincoli sito in P.zza S. Caveri, 1 ad Aosta, è consigliata la prenotazione:
Referente: Christian Armaroli,
tel. 0165.27.43.34
e-mail c.armaroli@regione.vda.it
L’attuale D.lgs.42/04 introduce il concetto e la conseguente attività, di “verifica dell’interesse culturale” che è la procedura volta a riconoscere la valenza storico culturale di un determinato bene sia mobile che immobile. La facoltà di effettuarla è attribuita in Valle d’Aosta alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
Nei confronti dei soggetti privati, la verifica è preceduta dall’avviso di procedimento, mentre per gli Enti pubblici o senza scopo di lucro è demandato il compito di presentare l’elenco dei propri beni che abbiano raggiunto e superato i 70 anni di età e, nel caso, di richiedere la verifica dell’interesse culturale mediante la compilazione e il perfezionamento di un modello prestampato, prendendo contatti con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
Quando un bene ne ha le caratteristiche viene decretata la “dichiarazione di interesse culturale” per stabilire, dal punto di vista qualitativo, legislativo e fiscale, la valenza storico culturale di un determinato bene sia mobile che immobile che diventa così “bene di interesse culturale” a livello nazionale.
Le vecchie dizioni “vincolo” e “monumento” vengono quindi abbandonate, perché non esaustive, al loro posto si usano rispettivamente le espressioni “dichiarazione di interesse culturale” e “bene di interesse culturale”.
Nella nostra regione la facoltà di decretare la dichiarazione di interesse culturale, e di conseguenza di costituire il relativo vincolo legale, spetta al Presidente della Regione, ciò per i combinati disposti dell’articolo 38 della L. 196 del 16 maggio 1978, “norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta”; dell’articolo 2 della L.R. 11 del 8 marzo 1993 di modifica della L.R. 56 del 10 giugno 1983 “misure urgenti per la tutela dei beni culturali”, e dell’art.8 del Dlgs.42/04 ”regioni e province ad autonomia speciale”.
Il decreto può essere emanato però solo dopo aver acquisito il parere della Commissione regionale per i Beni Culturali, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8.03.1993 n.11 di modifica della legge regionale 10.06.1983 n.56, e dopo che l’Assessore all’Istruzione e Cultura abbia promosso la deliberazione della Giunta regionale favorevole al vincolo, come stabilito all’articolo 2 della legge regionale 8.03.1993 n.11 di modifica della legge regionale 10.06.1983 n.56 “misure urgenti per la tutela dei beni culturali”.
Per quanto riguarda invece i beni appartenenti agli enti pubblici, ecclesiastici e senza scopo di lucro, essi sono automaticamente di interesse culturale, per effetto dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, allorquando abbiano raggiunto i 70 anni di età (nuovo limite introdotto dalla legge n.106 del 12.07.2011, art 4, comma 1, lettera r), ed il loro autore sia deceduto, per questi beni la verifica dell’interesse culturale viene effettuata allo scopo di stabilire se il loro interesse è effettivo.
Quando la verifica del loro effettivo interesse da esito positivo non si procede alla dichiarazione ma alla ratifica dell’interesse culturale mediante decreto dell’Assessorato competente in materia di tutela dei beni culturali, in caso contrario il bene viene declassato, ne viene attribuita la classifica per il piano regolatore comunale e, quando necessario, vengono stabilite prescrizioni puntuali circa il suo utilizzo.
In effetti, in assenza di legislazione specifica in materia ed interpretando il più generale criterio di semplificazione amministrativa congiuntamente alla facoltà di verifica attribuiti all’Assessorato, il decreto di ratifica dell’interesse culturale è emanato da questa struttura.
Sia la dichiarazione che la ratifica dell’interesse culturale sono quindi visibili nei vari istituti amministrativi che ne sono stati messi al corrente e presso l’Ufficio vincoli della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
Provvedimento di vincolo successivo al 1939 tutt’ora valido anche per i privati
Le fasi della dichiarazione di interesse sono articolate in:
Château de Cours, La Salle
La dichiarazione di interesse culturale integra e modifica, in caso di divergenza, gli strumenti urbanistici.
E’ valida nei confronti di ogni successivo proprietario.
Dà diritto a delle detrazioni fiscali.
Impone degli obblighi stabiliti dal Dlgs. 42/04 e dalle leggi vigenti.
Fin dal momento del ricevimento dell’avviso dell’avvio di procedimento, vi sono degli obblighi da rispettare che sono regolarmente comunicati ai proprietari interessati.
I principali, ma non gli unici, sono l’obbligo di garantirne la conservazione (art. 1 comma 5 del Dlgs. 42/04), l’obbligo di denuncia di trasferimento di proprietà(i notai dovrebbero farlo presente) e l’obbligo di denuncia di trasferimento della detenzione, per esempio se si affittano, o se si danno in comodato d’uso ecc. (art. 59 comma 1 del Dlgs. 42/04) attualmente solo per i beni mobili (Legge 12 luglio 2011 n. 106, art. 4, comma 16, lettera d)).
Solo per gli Enti pubblici o le persone giuridiche senza scopo di lucro vige l’impossibilità di alienare un bene di loro spettanza allorquando non sia avvenuta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Dlgs.42/04, e senza aver chiesto l’autorizzazione ad alienare prevista dall’art. 57 del Dlgs. 42/04.
Le denunce e le richieste di cui sopra vanno indirizzate all’Ufficio vincoli sito in P.zza S. Caveri, 1 ad Aosta il cui referente è l’arch. Christian Armaroli, tel. 0165274334, e-mail c.armaroli@regione.vda.it.
In coerenza con le disposizioni statali contenute nel Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) la Regione, tramite la propria competenza concorrente in materia di antichità e belle arti, ha istituito dei fondi al fine di contribuire attivamente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Le istanze di contributo sono valutate in applicazione alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi di riferimento.
Per le leggi regionali 27/1993, 18/2002 e 30/2005 sono state approvate specifiche disposizioni relativamente ai procedimenti di concessione, erogazione e revoca con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
Per quanto riguarda la presentazione delle domande concernenti le provvidenze di cui alla legge L.R. 27/1993, si precisa che, ai sensi dell’art. 4 della legge stessa, queste devono essere depositate prima dell’inizio dei lavori e devono essere corredate della seguente documentazione (così come dettagliato dalla DGR 1484 del 30 novembre 2018):
Relazione e progetto delle opere da eseguire; qualora la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata e specifica, i nuovi elaborati dovranno essere procurati a cura e spese del richiedente;
Moduli di presentazione delle domande per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 18/2002 e della L.R. 30/2005:
Moduli di presentazione e richiesta di liquidazione afferenti le domande per la concessione di contributo ai sensi della L.R. 27/1993:
Al fine della presentazione dell’istanza in modalità telematica, di seguito le indicazioni per poter assolvere al pagamento dell’imposta di bollo:
Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e commercio
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali
Piazza S. Caveri, 1 – 11100 AOSTA
Tel. +39 – 0165.27.43.49 / 0165.27.43.24
La tutela attiva è effettuata attraverso la valutazione dei progetti di intervento sugli edifici tutelati e comportanti la trasformazione dei medesimi. L’autorizzazione è richiesta per tutti i fabbricati e i beni tutelati e vincolati ai sensi del dlgs 22/01/2004, n. 42.
La nostra Regione ha inoltre competenza legislativa primaria in merito ai beni culturali, pertanto alle leggi nazionali si affiancano leggi regionali specifiche ed in particolare la L.r. 10 giugno 1983, n. 56, attraverso la quale sono dettate misure urgenti per la tutela dei beni culturali.
Di seguito si riporta un breve promemoria sugli elaborati da presentare al fine del rilascio dell’autorizzazione di competenza:
Si ricorda inoltre che i progetti da presentare dovranno essere obbligatoriamente a firma di un tecnico con qualifica di architetto.
Referente: Mara Angela Rizzotto ma.rizzotto@regione.vda.it tel. 0165274324
La tutela mediata è attuata ai sensi della L.r. 6 aprile 1998, n. 11 in materia di Urbanistica e di pianificazione territoriale attraverso la concertazione con le Amministrazioni comunali di quegli strumenti pianificatori che definiscono le strategie di recupero dei beni immobili di interesse culturale.
Partendo dalla conoscenza del territorio regionale e della sua ricchezza di beni architettonici riconosciuti dal D.Lgs 22/01/2004, n. 42 attraverso il suo articolato, nonchè tramite le specifiche notifiche di vincolo, dal Piano Territoriale Paesistico (L.r. 10 aprile 1998, n. 13), dalla classificazione nei piani regolatori comunali dei fabbricati storici ai sensi della L.r. 6 aprile 1998, n. 11 e dalla L.r. 10 giugno 1983, n. 56, l’attività di tutela pone come fine ultimo la ricerca di un giusto equilibrio tra le dinamiche di trasformazione, recupero e rivitalizzazione dei centri storici, il loro sviluppo sociale e la salvaguardia dei beni da tutelare.
Tale obiettivo è raggiunto attraverso l’analisi e la valutazione degli strumenti di pianificazione locale costituiti dai Piani Regolatori Generali (PRG), dai Piani Urbanistici di Dettaglio (PUD) e dalle Normative di Attuazione dei nuclei storici.
Referente:
Luca Comiotto – email: l.comiotto@regione.vda.it – tel. 0165.27.43.39.
L’Ufficio unico per il centro storico di Aosta ha iniziato la sua attività il 1° settembre 1998.
È stato istituito con una convenzione fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Aosta con l’intento di fornire al cittadino uno sportello che renda più agevole l’espletamento delle pratiche edilizie per interventi da effettuarsi nel centro storico del capoluogo.
L’ufficio fornisce:
Esegue controlli nei cantieri e svolge un’azione di stimolo al fine di migliorare la qualità relativa all’attività di progettazione e di esecuzione delle opere di trasformazione del patrimonio costruito.
Sono state, inoltre, effettuate ricerche d’archivio con l’obiettivo di evidenziare la traccia della continuità urbanistica, riscoprendo culture del passato che riconoscevano come “valori” della collettività prodotti oggi spesso considerati privi di importanza.
La disponibilità al confronto e la trasparenza sui criteri di valutazione sono state considerate fondamentali per aumentare il consenso verso la tutela e favorire azioni tese al miglioramento della città.
Referente:
Elisabetta Viale e.viale@regione.vda.ittel. 0165274340
Circolari regionali
Incentivi regionali
Linee guida
La tutela dei beni architettonici è affidata a:
Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali
Palazzo Lostan – P.zza S. Caveri, 1
11100 – Aosta (AO)
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali
Responsabile: arch. Cristina De La Pierre
tel. 0165.27.43.51
Patrimonio paesaggistico e architettonico
Responsabile: arch. Carlo Salussolia
tel. 0165.27.43.33
Indirizzo e-mail e pec